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RegolamentO greentheory

RegolamentO
greentheory

Regolamento interno generale della struttura sportiva e dei servizi accessori

recante le norme di comportamento, le buone pratiche di utilizzo, il sistema disciplinare e le clausole di tutela della Società

adottato in coerenza con i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231


Edizione luglio 2026 — Revisione 1.0
Documento composto da dodici Titoli e quarantotto Articoli

Premesse

La società esercente la palestra GreenTheory (di seguito, per brevità, la “Società”), nella persona del proprio organo amministrativo,

premesso che:

  1. la Società gestisce una struttura sportiva aperta al pubblico, comprensiva di sala attrezzi e pesistica, sale corsi, aree funzionali e di allenamento a corpo libero, spogliatoi, servizi igienici e docce, area bar di somministrazione, reception e aree esterne di pertinenza, ivi inclusi gli spazi di parcheggio delineati (di seguito, complessivamente, la “Struttura”);
  2. la Società intende assicurare che l’utilizzo della Struttura avvenga in condizioni di sicurezza, igiene, decoro, ordine e reciproco rispetto tra tutti i frequentatori, nonché nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle prescrizioni delle autorità competenti;
  3. la Società ha adottato, ovvero intende conformarsi ai principi ispiratori di, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, e di un Codice Etico, dei quali il presente Regolamento costituisce presidio attuativo nei rapporti con l’utenza;
  4. la predisposizione di regole chiare, conoscibili e vincolanti per chiunque acceda alla Struttura costituisce misura idonea a prevenire la commissione di illeciti, a tutelare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, nonché a delimitare le responsabilità rispettivamente gravanti sulla Società e sugli utenti;
  5. l’accesso alla Struttura e la fruizione dei relativi servizi presuppongono la previa conoscenza e l’integrale accettazione delle regole di seguito dettate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di abbonamento e di ogni altro titolo di accesso;
  6. il personale della Società è incaricato di vigilare sull’osservanza del presente Regolamento e di impartire le disposizioni operative necessarie, la cui esecuzione da parte dell’utenza è obbligatoria;
  7. la Società intende altresì disciplinare in modo trasparente il sistema delle sanzioni applicabili in caso di violazione, secondo criteri di gradualità e proporzionalità, ferma restando ogni azione di rivalsa e ogni segnalazione alle autorità competenti nei casi di rilevanza penale;

Tutto ciò premesso, la Società adotta il presente Regolamento Interno Generale (di seguito, il “Regolamento”). Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento medesimo e concorrono alla sua interpretazione.

Titolo IDisposizioni preliminari

Articolo 1 — Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento, i termini di seguito indicati, ove riportati con iniziale maiuscola, hanno il significato per ciascuno di essi rispettivamente precisato, valevole tanto al singolare quanto al plurale:
    1. “Società”: il soggetto giuridico esercente la palestra GreenTheory, nonché, ove il contesto lo richieda, la relativa proprietà e l’organo amministrativo;
    2. “Struttura”: l’insieme degli immobili, dei locali, degli impianti, delle attrezzature e delle aree esterne di pertinenza in cui si svolge l’attività, come descritti nelle premesse;
    3. “Direzione”: l’organo amministrativo della Società ovvero il soggetto dal medesimo delegato alla gestione operativa della Struttura;
    4. “Personale”: i dipendenti, i collaboratori, gli istruttori, gli addetti alla reception e al bar, gli addetti alle pulizie e alla manutenzione e ogni altro soggetto che presti la propria opera nella Struttura per conto della Società;
    5. “Utente”: qualsiasi persona fisica che acceda alla Struttura a qualunque titolo, ivi compresi gli iscritti, gli abbonati, i titolari di ingressi giornalieri o di prova, gli ospiti e gli accompagnatori;
    6. “Iscritto” o “Abbonato”: l’Utente che abbia perfezionato l’iscrizione anagrafica e sia titolare di un abbonamento o altro titolo di accesso in corso di validità;
    7. “Sala”: la sala attrezzi e pesistica, comprensiva delle aree macchinari, pesi liberi, area stacchi e area a corpo libero;
    8. “QR Code”: il codice identificativo personale, in formato digitale o cartaceo, rilasciato dalla Società all’Iscritto per l’identificazione e l’accesso attraverso i varchi controllati;
    9. “Minore”: chiunque non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero chi sia qualificato come minore dalla normativa applicabile nel proprio ordinamento di provenienza;
    10. “Regolamento”: il presente documento, comprensivo delle premesse, di ogni suo allegato e delle successive modifiche e integrazioni;
    11. “Modello 231”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato o adottando dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
    12. “Codice Etico”: il documento recante i principi etici e di condotta della Società, cui il presente Regolamento si conforma;
    13. “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo, ove nominato, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231;
    14. “GDPR”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
  2. I titoli dei Titoli e degli Articoli hanno funzione meramente descrittiva e non assumono rilievo ai fini dell’interpretazione delle singole disposizioni.
  3. In caso di dubbio interpretativo, le disposizioni del Regolamento si interpretano nel senso maggiormente idoneo a garantire la sicurezza delle persone, la conservazione dei beni e la prevenzione degli illeciti.

Articolo 2 — Oggetto e finalità

  1. Il Regolamento disciplina le condizioni di accesso, di permanenza e di utilizzo della Struttura, delle attrezzature e dei servizi accessori, nonché i comportamenti dovuti e vietati, il sistema disciplinare e le conseguenze delle violazioni.
  2. Il Regolamento persegue le seguenti finalità: la tutela della salute, della sicurezza e dell’incolumità fisica degli Utenti e del Personale; la salvaguardia dell’igiene e del decoro degli ambienti; la conservazione e il corretto utilizzo delle attrezzature e degli impianti; la prevenzione di condotte illecite, moleste o comunque pregiudizievoli; la trasparenza dei rapporti tra la Società e gli Utenti; la delimitazione delle rispettive sfere di responsabilità.
  3. Le disposizioni del Regolamento costituiscono obbligazioni contrattuali a carico dell’Utente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1173, 1218, 1372 e 1374 del codice civile, nonché condizioni essenziali per l’accesso e la permanenza nella Struttura.
  4. Il Regolamento non attribuisce agli Utenti diritti ulteriori rispetto a quelli derivanti dal contratto di abbonamento e dalla legge.

Articolo 3 — Ambito di applicazione

  1. Il Regolamento si applica, senza eccezione alcuna, a tutti gli Utenti, ivi compresi gli ospiti occasionali, i titolari di ingressi di prova, gli accompagnatori dei Minori e chiunque acceda alla Struttura a qualsiasi titolo, anche gratuito, anche per una sola volta e anche per frazioni di tempo minime.
  2. Il Regolamento si applica in ogni area della Struttura, ivi comprese le aree esterne di pertinenza, gli spazi di parcheggio delineati e i varchi di accesso, dal momento dell’ingresso fino a quello dell’uscita.
  3. Restano ferme le ulteriori prescrizioni impartite mediante cartellonistica, segnaletica, placche informative apposte sui macchinari, avvisi affissi presso la reception, comunicazioni scritte o disposizioni verbali del Personale, che integrano il presente Regolamento e hanno pari forza vincolante.
  4. In caso di contrasto tra il Regolamento e la segnaletica o le disposizioni verbali del Personale, prevale la prescrizione più restrittiva e maggiormente idonea a garantire la sicurezza.

Articolo 4 — Riferimenti normativi

  1. Il Regolamento è adottato in coerenza con la normativa vigente e, in particolare, con:
    1. il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato;
    2. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabile;
    3. la Legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, nonché l’articolo 586-bis del codice penale;
    4. il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato, in materia di protezione dei dati personali;
    5. la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni, in materia di ordinamento sportivo, in quanto applicabili;
    6. il codice civile e il codice penale, per quanto non espressamente previsto;
    7. la normativa in materia di divieto di fumo nei locali chiusi (L. 3/2003 e successive modificazioni) e la normativa antincendio applicabile alla Struttura.
  2. Il richiamo alle fonti normative si intende effettuato al testo vigente pro tempore, comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 — Modello 231, Codice Etico e Organismo di Vigilanza

  1. La Società ispira la propria attività ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. Il presente Regolamento costituisce presidio organizzativo volto a prevenire, nell’ambito dei rapporti con l’utenza, la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del predetto decreto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati contro la persona, i reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla sicurezza, i reati in materia di sostanze stupefacenti e dopanti, i delitti contro il patrimonio e i reati in materia di trattamento illecito di dati.
  2. Gli Utenti sono tenuti a conformarsi, oltre che al presente Regolamento, ai principi del Codice Etico della Società, disponibile presso la reception, che qui si intende integralmente richiamato.
  3. Eventuali violazioni del Regolamento o del Codice Etico che assumano rilievo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 potranno essere portate a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, ove nominato, secondo i canali di segnalazione istituiti dalla Società.
  4. Nessuna disposizione del presente Regolamento può essere interpretata quale autorizzazione, tolleranza o acquiescenza rispetto a condotte contrarie alla legge.

Articolo 6 — Accettazione, conoscibilità ed efficacia

  1. La sottoscrizione della domanda di iscrizione, la stipula dell’abbonamento, l’acquisto di qualsiasi titolo di ingresso, nonché il mero accesso alla Struttura, comportano la piena, integrale e incondizionata accettazione del Regolamento, senza riserva alcuna.
  2. Il Regolamento è affisso in luogo visibile presso la reception, è consultabile su richiesta in formato cartaceo e può essere pubblicato sui canali informativi della Società. L’Utente non potrà in alcun caso invocare l’ignoranza del Regolamento quale esimente o attenuante.
  3. Il Regolamento entra in vigore alla data della sua adozione e si applica anche ai rapporti di abbonamento in corso, quale integrazione delle relative condizioni contrattuali.
  4. L’accettazione del Regolamento non attribuisce all’Utente alcun diritto all’ammissione o alla permanenza nella Struttura, restando impregiudicata la riserva di cui all’Articolo 13.

Articolo 7 — Poteri della Direzione e del Personale

  1. La Direzione e il Personale in servizio sono incaricati di vigilare sull’osservanza del Regolamento, di richiamare gli Utenti inadempienti e di adottare ogni provvedimento operativo necessario o anche solo opportuno alla tutela della sicurezza, dell’ordine e del decoro.
  2. Il Personale può, in ogni momento, in base al contesto e a propria discrezione, impartire agli Utenti indicazioni, prescrizioni e ordini, ivi compresi, a titolo esemplificativo: il divieto di accedere a determinate aree; il divieto di utilizzare determinati macchinari o attrezzature; l’ordine di interrompere un esercizio eseguito in modo pericoloso o non conforme; l’ordine di ripristinare l’ordine delle attrezzature; l’invito ad abbandonare la Struttura nei casi previsti dal presente Regolamento. L’Utente è tenuto a eseguire immediatamente tali disposizioni.
  3. La valutazione circa la sussistenza di condotte vietate — quali, a titolo esemplificativo, il disturbo mediante urla o schiamazzi, l’uso improprio delle attrezzature, l’abbigliamento non conforme — è rimessa all’apprezzamento del Personale in turno, il cui giudizio è insindacabile nell’immediatezza, salvo il diritto dell’Utente di far pervenire successivamente le proprie osservazioni nelle forme di cui all’Articolo 23.
  4. Il rifiuto di ottemperare alle disposizioni del Personale costituisce autonoma violazione del Regolamento, sanzionabile ai sensi del Titolo XI.

Titolo IIIscrizione, accesso e identificazione

Articolo 8 — Iscrizione anagrafica

  1. L’iscrizione alla Struttura si perfeziona mediante la compilazione della domanda di iscrizione anagrafica presso la reception, la presentazione di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, la sottoscrizione delle condizioni contrattuali e del presente Regolamento, nonché il versamento delle quote dovute.
  2. L’Utente è tenuto a fornire, in sede di iscrizione, dati anagrafici veritieri, completi e aggiornati, e a comunicare tempestivamente alla reception ogni successiva variazione. La comunicazione di dati falsi o l’utilizzo di documenti alterati o appartenenti a terzi costituisce grave violazione del Regolamento, ferma restando ogni responsabilità penale ai sensi degli articoli 494 e seguenti del codice penale.
  3. La Società può richiedere, ai fini dell’iscrizione o del rinnovo, la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, ovvero agonistica ove richiesta dalla natura dell’attività, secondo la normativa vigente. In difetto di valida certificazione, ove richiesta, l’accesso alla Sala può essere sospeso senza che ciò comporti proroga della durata dell’abbonamento.
  4. L’iscrizione è personale e non è cedibile, trasferibile o utilizzabile da terzi, neppure temporaneamente e neppure a titolo gratuito.
  5. L’accesso di ospiti e di soggetti interessati a ingressi di prova è consentito esclusivamente previa registrazione presso la reception, identificazione mediante documento di identità in corso di validità e accettazione del presente Regolamento. L’ospite e il soggetto in prova sono a tutti gli effetti Utenti ai sensi dell’Articolo 1 e soggiacciono integralmente alle disposizioni del Regolamento.
  6. Gli orari e i giorni di apertura della Struttura sono esposti presso la reception e sui canali informativi della Società. La Direzione può variarli, ridurli o sospenderli per esigenze organizzative, manutentive, festività o cause di forza maggiore, senza che ciò attribuisca all’Utente diritto a rimborsi o indennizzi, salvo quanto eventualmente previsto dalle condizioni di abbonamento per le chiusure prolungate.

Articolo 9 — Titoli di accesso e QR Code

  1. Ogni abbonamento e ogni titolo di accesso è strettamente personale, unipersonale e unico, ed è associato al profilo anagrafico dell’Iscritto e al relativo QR Code.
  2. È fatto divieto assoluto di cedere, prestare, comunicare, duplicare o comunque mettere a disposizione di terzi il proprio QR Code, ovvero di utilizzare il QR Code di altra persona per accedere alla Struttura. La violazione del presente comma costituisce grave inadempimento contrattuale e può integrare, ricorrendone i presupposti, l’ipotesi di indebito utilizzo di strumenti di identificazione, con ogni conseguenza di legge.
  3. In caso di utilizzo fraudolento o abusivo del QR Code, la Società potrà sospendere immediatamente il titolo di accesso di tutti i soggetti coinvolti, nelle more degli accertamenti, e applicare le sanzioni di cui al Titolo XI, ferma restando la facoltà di richiedere il pagamento degli ingressi indebitamente fruiti e il risarcimento di ogni ulteriore danno.
  4. Lo smarrimento o il furto del supporto recante il QR Code deve essere comunicato senza indugio alla reception, che provvederà alla disattivazione e alla riemissione. Fino alla comunicazione, ogni utilizzo del QR Code si presume riferibile all’Iscritto.

Articolo 10 — Controllo degli accessi e obbligo di identificazione

  1. L’accesso alla Struttura avviene esclusivamente attraverso il tornello, previa identificazione mediante QR Code, ovvero presso la reception. In particolare:
    1. è vietato accedere alla Struttura senza essersi identificati mediante QR Code o presso la reception;
    2. è vietato scavalcare, aggirare, forzare o comunque eludere il tornello e ogni altro sistema di controllo degli accessi;
    3. è vietato entrare nella Struttura attraverso le porte di emergenza o attraverso varchi diversi dal tornello;
    4. è vietato favorire, agevolare o tollerare l’ingresso non autorizzato di terzi, anche mediante il trattenimento del tornello o l’apertura di porte.
  2. Durante l’intera permanenza nella Struttura, l’Utente è tenuto a essere in grado di esibire, a semplice richiesta del Personale, un documento di identità in corso di validità, ai fini dell’identificazione e della verifica di corrispondenza con il profilo abbonato. Il rifiuto di esibizione legittima il Personale a invitare l’Utente ad abbandonare immediatamente la Struttura.
  3. La Società si riserva di effettuare, anche a campione, controlli di corrispondenza tra il titolo di accesso utilizzato e l’identità del soggetto entrante.

Articolo 11 — Accesso dei Minori

  1. I Minori che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possono accedere alla Struttura esclusivamente se costantemente accompagnati e vigilati; durante l’intera permanenza deve essere presente nella Struttura un genitore ovvero altro adulto responsabile munito di delega scritta del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale.
  2. I Minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non ancora il diciottesimo possono accedere e allenarsi esclusivamente previo consenso scritto di un genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale, redatto su modulo fornito dalla reception, sottoscritto e depositato agli atti unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.
  3. Il genitore o l’adulto responsabile risponde, ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile, dei danni cagionati dal Minore a persone o cose all’interno della Struttura, nonché dell’osservanza del presente Regolamento da parte del Minore medesimo.
  4. Il Personale può in ogni momento inibire al Minore l’utilizzo di attrezzature o aree ritenute non adeguate all’età o alle condizioni del medesimo.
  5. Il consenso scritto di cui al comma 2 deve contenere, a pena di inefficacia: le generalità complete e gli estremi del documento di identità del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale; le generalità complete del Minore; la dichiarazione di aver letto, compreso e accettato il presente Regolamento, anche in nome e per conto del Minore, con l’impegno a farne osservare le disposizioni al Minore medesimo; la dichiarazione di consapevolezza della responsabilità gravante sul dichiarante ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile; la data e la sottoscrizione. Al consenso deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
  6. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla reception; dalla ricezione della revoca, l’accesso del Minore è sospeso. La Società non assume alcun obbligo di vigilanza sul Minore ulteriore rispetto a quelli di legge, restando la vigilanza a carico del genitore o dell’adulto responsabile.

Articolo 12 — Condizioni psicofisiche dell’Utente

  1. È vietato accedere alla Struttura e permanervi in stato di ebbrezza alcolica, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero in condizioni psicofisiche alterate o non lucide, tali da compromettere la sicurezza propria o altrui. Il Personale può negare l’accesso o allontanare l’Utente che presenti manifesti sintomi di alterazione, senza che ciò comporti alcun diritto a rimborsi o indennizzi per il mancato ingresso.
  2. È vietato accedere alla Sala e allenarsi in presenza di fratture, apparecchi gessati, tutori rigidi o altre condizioni fisiche manifestamente non compatibili con l’attività di allenamento.
  3. In deroga al comma che precede, l’accesso potrà essere consentito esclusivamente previa dichiarazione scritta resa dall’Utente alla reception, con la quale l’Utente attesti di essere stato informato dei rischi e assuma in via totale ed esclusiva ogni responsabilità per eventuali ulteriori danni, complicanze, problematiche o peggioramenti della propria condizione fisica, manlevando la Società, la Direzione e il Personale da ogni pretesa al riguardo, nei limiti consentiti dall’articolo 1229 del codice civile.
  4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve contenere: la descrizione della condizione fisica in cui versa l’Utente; l’attestazione di essere stato compiutamente informato dal Personale dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività fisica in tale condizione; l’assunzione totale ed esclusiva di responsabilità per eventuali ulteriori danni, complicanze o peggioramenti; la manleva in favore della Società, della Direzione e del Personale; l’impegno ad autoregolare l’intensità dell’allenamento e ad attenersi alle limitazioni disposte dal Personale. La dichiarazione è sottoscritta anche con specifica approvazione della clausola di manleva ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile ed è conservata agli atti della Società.
  5. Resta fermo l’obbligo dell’Utente di informarsi presso il proprio medico circa la compatibilità del proprio stato di salute con l’attività fisica praticata e di autoregolare l’intensità dell’allenamento in funzione delle proprie condizioni.

Articolo 13 — Riserva di ammissione e di esclusione

  1. La proprietà e la Direzione non hanno alcun obbligo di accettare, a prescindere, una nuova domanda di iscrizione o un nuovo cliente. L’ammissione alla Struttura costituisce facoltà discrezionale della Società, esercitabile nel rispetto dei divieti di discriminazione posti da norme imperative.
  2. La Direzione si riserva, in qualsiasi momento e a propria discrezione, la facoltà di inibire l’accesso alla Struttura a qualunque Utente per mala condotta, inottemperanza al Regolamento o comportamenti comunque incompatibili con l’ordinato svolgimento dell’attività, procedendo in tal caso al rimborso integrale del corrispettivo relativo al servizio non fruito, senza che l’Utente possa vantare ulteriori pretese risarcitorie o indennitarie.
  3. Il rimborso di cui al comma precedente è calcolato in proporzione alla durata residua dell’abbonamento e non comprende quote di iscrizione già fruite, servizi già erogati o accessori consumati.
  4. L’esclusione dalla Struttura non pregiudica il diritto della Società di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e di effettuare le segnalazioni di cui al Titolo XI.

Articolo 14 — Diritto di recesso e regole di rimborso

  1. Diritto di recesso. L’inscritto/Utente ha la facoltà di recedere dal contratto di abbonamento e richiedere il rimborso integrale della quota versata entro e non oltre 14 (quattordici) giorni solari dalla data di attivazione dello stesso, senza dover fornire alcuna motivazione. La richiesta deve essere inviata per iscritto tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società, indicato presso la reception, o in alternativa in presenza, tramite gli addetti alla reception, che provvederanno all’acquisizione dei dati fini esclusivamente all’emissione del rimborso.
  2. Effetti del recesso e limitazioni d’accesso. In caso di esercizio del diritto di recesso con contestuale richiesta di rimborso entro i termini indicati al comma 1, l’inscritto/Utente accetta espressamente che non potrà contrarre nuovi abbonamenti né accedere ad alcun titolo alle strutture, ai locali e ai servizi GreenTheory per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di accoglimento della richiesta di rimborso.

Titolo IIIAbbigliamento, calzature e igiene

Articolo 15 — Calzature

  1. All’interno della Sala è obbligatorio l’utilizzo di calzature sportive chiuse, idonee all’attività praticata, pulite e destinate all’uso esclusivo all’interno della Struttura. È in ogni caso vietato allenarsi indossando ciabatte, sandali, infradito, zoccoli o qualsiasi calzatura aperta o priva di adeguato sostegno del piede.
  2. Ogni Utente è tenuto a disporre di un paio di scarpe di ricambio pulite, da indossare esclusivamente all’interno della Sala, distinte da quelle utilizzate per raggiungere la Struttura. In caso di mancata disponibilità di scarpe di ricambio pulite, il Personale potrà limitare o negare l’accesso alla Sala, senza che ciò comporti alcun diritto a rimborsi, recuperi o proroghe.
  3. È vietato camminare a piedi scalzi o in calzini in qualsiasi area della palestra, ivi compresi i corridoi, la Sala e le aree comuni, fatte salve le aree docce e le aree espressamente destinate.
  4. In deroga parziale al comma precedente, è consentita l’esecuzione di esercizi senza calzature esclusivamente all’interno delle aree stretching di competenza ovvero sopra i tappetini al luogo predisposti, con obbligo di ricalzarsi immediatamente al termine dell’esercizio e prima di ogni spostamento.

Articolo 16 — Abbigliamento

  1. All’interno della Struttura è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo idoneo, pulito e decoroso. In particolare:
    1. è vietato allenarsi o comunque permanere nella Struttura a torso nudo, senza maglietta, ovvero indossando canottiere che non coprano i capezzoli in modo corretto, stabile e fermo;
    2. sono vietati indumenti assimilabili a biancheria intima, pantaloncini o capi eccessivamente succinti o scosciati, nonché costumi da bagno del tipo slip;
    3. è vietato l’utilizzo di capi in tessuto jeans ovvero in tessuti ruvidi muniti di cerniere, borchie, bottoni metallici, spille o altre appendici metalliche, in considerazione dei danni che tali elementi arrecano ai macchinari, alle imbottiture e ai rivestimenti in pelle e similpelle delle attrezzature;
    4. è vietato l’utilizzo di magnesite in polvere in Sala, in qualsiasi forma sfusa; potranno essere ammessi, ove espressamente autorizzati dal Personale, esclusivamente prodotti alternativi che non generino dispersione di polveri.
  2. Il Personale è legittimato a richiedere all’Utente l’immediato adeguamento dell’abbigliamento non conforme e, in difetto, ad allontanarlo dalla Sala.
  3. La valutazione circa la conformità dell’abbigliamento è rimessa all’apprezzamento del Personale in turno, secondo criteri di ragionevolezza, decoro e sicurezza.

Articolo 17 — Igiene personale e delle postazioni

  1. A tutela dell’igiene comune, ciascun Utente è tenuto all’osservanza dei seguenti obblighi:
    1. è obbligatorio l’utilizzo di un asciugamano personale pulito, da interporre tra il proprio corpo e ogni attrezzo, macchinario, panca, tappetino o superficie di appoggio utilizzata;
    2. è obbligatorio pulire e igienizzare la postazione, il macchinario e l’attrezzatura utilizzati al termine di ogni utilizzo, avvalendosi dei prodotti e dei materiali messi a disposizione dalla Società;
    3. è obbligatorio mantenere condizioni di adeguata igiene personale, tali da non arrecare disagio agli altri frequentatori;
    4. è vietato sporcare la Sala e le aree comuni, nonché lasciare o abbandonare in Sala immondizia, scarti, carte, fazzoletti, cerotti, bottigliette di plastica usate, contenitori vuoti o rifiuti di qualsiasi natura, che devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta, ove possibile in forma differenziata.
  2. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente Articolo, oltre a costituire violazione sanzionabile, potrà comportare l’addebito all’Utente dei costi straordinari di pulizia o ripristino eventualmente sostenuti dalla Società.

Titolo IVUtilizzo della Sala e delle attrezzature

Articolo 18 — Principi generali di utilizzo

  1. Le attrezzature, i macchinari e gli spazi della Struttura devono essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia di cui all’articolo 1176 del codice civile, in conformità alla loro destinazione d’uso, alle istruzioni del costruttore e alle indicazioni della Società.
  2. I macchinari devono essere utilizzati esclusivamente nei modi conformi alle istruzioni riportate sulle placche metalliche recanti le rappresentazioni grafiche informative apposte sui macchinari medesimi. È vietato qualsiasi utilizzo difforme, improprio, sperimentale o comunque non previsto da dette istruzioni.
  3. L’Utente che rilevi guasti, malfunzionamenti, rotture, usure anomale o qualsiasi anomalia di un macchinario o di un’attrezzatura è tenuto a sospenderne immediatamente l’utilizzo e a darne tempestiva segnalazione al Personale, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione autonoma.
  4. In caso di affollamento, l’Utente è tenuto a consentire l’alternanza nell’utilizzo dei macchinari durante i tempi di recupero e a non occupare più postazioni contemporaneamente.
  5. È vietato utilizzare le attrezzature per finalità diverse dall’allenamento, ivi compresi giochi, scommesse, esibizioni o registrazioni non autorizzate.

Articolo 19 — Pesi liberi e macchinari a carico

  1. Nell’utilizzo dei pesi liberi e dei macchinari, l’Utente è tenuto ai seguenti obblighi e divieti:
    1. è obbligatorio rimettere a posto i pesi, i manubri, i bilancieri, i dischi e ogni altro attrezzo utilizzato, riponendoli negli appositi supporti, rastrelliere e alloggiamenti al termine di ogni utilizzo;
    2. è obbligatorio scaricare integralmente il macchinario a carico dischi al termine dell’utilizzo, rimuovendo tutti i dischi e riponendoli negli appositi alloggiamenti;
    3. è vietato sbattere, lasciar cadere o rilasciare in modo incontrollato i pesi, i manubri, i bilancieri e i pacchi pesi dei macchinari; il Personale è legittimato a inibire all’Utente l’ulteriore utilizzo del macchinario in caso di violazione;
    4. è vietato spostare i manubri dalle apposite rastrelliere (rack) oltre l’area immediatamente adiacente, nonché spostare i bumper e i dischi al di fuori delle rispettive aree di pertinenza;
    5. è vietato utilizzare bilancieri, manubri, dischi o qualsiasi altro attrezzo di pesistica all’interno dell’area destinata all’allenamento a corpo libero;
    6. è vietato eseguire esercizi di stacco da terra (deadlift) e relative varianti al di fuori della zona espressamente dedicata;
    7. è vietato spostare macchinari, panche fisse o altre strutture, nonché modificare la disposizione degli arredi e delle attrezzature della Sala, senza espressa autorizzazione del Personale.
  2. Il Personale può disporre in ogni momento limitazioni all’utilizzo di singole attrezzature, per ragioni di sicurezza, manutenzione o organizzazione, senza che ciò attribuisca all’Utente alcun diritto a riduzioni o rimborsi.

Articolo 20 — Aree della Struttura e limitazioni di accesso

  1. All’interno della Struttura sono individuate aree soggette a specifiche limitazioni:
    1. è rigorosamente vietato introdursi all’interno del bancone della reception e del bar, nonché in ogni area riservata al Personale, ivi compresi uffici, magazzini, locali tecnici e depositi; la violazione comporta richiamo e, in caso di reiterazione o di gravità della condotta, l’espulsione;
    2. è vietato accedere alle sale corsi al di fuori degli orari e delle attività programmate, salvo espresso consenso del Personale e limitatamente alla sola attività di stretching;
    3. è vietato aprire le porte di emergenza al di fuori dei casi di effettiva e attuale emergenza; le porte di emergenza sono dotate di segnalazione e il loro utilizzo improprio costituisce grave violazione;
    4. è vietato trattenersi nella Struttura oltre l’orario di chiusura; gli Utenti sono tenuti a organizzare il proprio allenamento e le operazioni di spogliatoio in modo da lasciare la Struttura entro detto orario.
  2. La Direzione può temporaneamente interdire l’accesso a singole aree per manutenzione, sanificazione, eventi o cause di forza maggiore, dandone informazione mediante avvisi, senza obbligo di indennizzo alcuno.

Articolo 21 — Borse, oggetti personali e mezzi di trasporto

  1. A tutela dell’ordine, della sicurezza e della prevenzione dei furti:
    1. sono vietati i borsoni, gli zaini e le borse di dimensioni non minime all’interno della Sala; è consentita esclusivamente l’introduzione di sacchette trasparenti, tali da rendere immediatamente visibile il contenuto;
    2. è vietato abbandonare in Sala oggetti personali di qualsiasi natura, anche solo temporaneamente; gli effetti personali devono essere custoditi negli armadietti degli spogliatoi;
    3. è vietato introdurre nella Struttura monopattini elettrici, biciclette, mezzi di micromobilità e qualsiasi altro oggetto ingombrante; detti mezzi devono essere lasciati all’esterno, negli spazi eventualmente predisposti, a esclusivo rischio del proprietario;
    4. è vietato lasciare materiale di alcun tipo all’interno della Struttura o degli spogliatoi quando non si è fisicamente presenti all’interno della Struttura medesima.
  2. La Società non assume alcun obbligo di custodia in relazione agli oggetti introdotti dall’Utente nella Struttura, ivi compresi quelli riposti negli armadietti, e non risponde di furti, smarrimenti o danneggiamenti, salvo il caso di dolo o colpa grave accertati.

Articolo 22 — Attrezzature concesse in prestito

  1. La reception può concedere in prestito gratuito temporaneo agli Utenti attrezzature accessorie quali, a titolo esemplificativo, cinture, fasce, corde, cavigliere e piccoli attrezzi. Il prestito è annotato a cura del Personale e presuppone l’identificazione dell’Utente richiedente.
  2. È fatto obbligo di riportare alla reception ogni attrezzatura ricevuta in prestito al termine dell’utilizzo e comunque prima di lasciare la Struttura, nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata, salvo il normale deperimento d’uso.
  3. In caso di mancata restituzione, rottura, danneggiamento o deterioramento dell’attrezzatura prestata, la Società potrà richiedere all’utilizzatore un risarcimento economico, determinato a discrezione dell’operatore in servizio e della Direzione sulla base del valore di sostituzione o riparazione del bene, fermo restando il diritto dell’Utente di ricevere evidenza del criterio applicato.
  4. Il prestito dell’attrezzatura non trasferisce all’Utente alcun diritto sul bene e non esonera l’Utente dall’obbligo di utilizzo diligente e conforme.

Titolo VNorme di comportamento

Articolo 23 — Rispetto delle persone e dell’ambiente della palestra

  1. Ciascun Utente è tenuto a mantenere, in ogni area della Struttura, un contegno rispettoso, educato e conforme alle regole della civile convivenza. In particolare:
    1. è vietata ogni forma di violenza verbale o fisica, minaccia, intimidazione, molestia, atto di bullismo o prevaricazione nei confronti di altri Utenti o del Personale: la violazione comporta l’espulsione istantanea dalla Struttura, senza necessità di preventivo richiamo, ferma restando ogni denuncia alle autorità competenti;
    2. sono vietati gli atti osceni e ogni comportamento contrario al comune senso del pudore in qualsiasi area della Struttura, ai sensi dell’articolo 527 del codice penale e dell’articolo 726 del codice penale, in quanto applicabili;
    3. è vietato importunare gli altri Utenti con comportamenti insistenti, invadenti o comunque non graditi; deve essere rispettata, ove le condizioni degli spazi lo consentano, una distanza di cortesia di almeno 2,5 metri tra Utenti durante l’esecuzione degli esercizi;
    4. è vietato urlare, emettere gemiti, grida, schiamazzi o rumori molesti durante l’allenamento, tali da importunare gli altri frequentatori e da alterare l’ambiente della palestra; l’identificazione dell’urlo e la valutazione del disturbo sono rimesse all’apprezzamento del Personale in turno;
    5. è vietato ascoltare musica ad alto volume mediante propri dispositivi o apparecchi in modalità diffusa; l’ascolto è consentito esclusivamente mediante auricolari o cuffie personali, a volume tale da non essere percepibile dai terzi;
    6. è vietato disturbare lo svolgimento dei corsi e delle attività organizzate.
  2. La Società promuove un ambiente inclusivo e rispettoso: non sono tollerati insulti, epiteti o comportamenti discriminatori fondati su sesso, origine etnica, nazionalità, religione, disabilità, età, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione personale.
  3. Durante i corsi collettivi, gli Utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni dell’istruttore, a non introdursi nella sala a corso iniziato senza il consenso del medesimo, a utilizzare esclusivamente le attrezzature indicate e a riporle al termine, secondo le disposizioni impartite.

Articolo 24 — Rapporti con il Personale e gestione dei reclami

  1. È vietato insultare, offendere, minacciare, denigrare, aggredire verbalmente o alzare la voce nei confronti del Personale della Struttura, con qualsiasi modo o mezzo, anche telematico o telefonico, e per qualsiasi motivo.
  2. Eventuali richieste, contestazioni, reclami o doglianze non possono essere fatti valere mediante comportamenti aggressivi o pretese immediate nei confronti del Personale di sala: l’Utente è tenuto a formalizzarli per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’ufficio legale-amministrativo della Società, i cui recapiti saranno indicati dal Personale di sala ovvero esposti presso la reception.
  3. La Società si impegna a riscontrare i reclami pervenuti nelle forme di cui al comma precedente entro un termine congruo, compatibilmente con la complessità dell’istruttoria necessaria.
  4. Il Personale non è autorizzato a derogare al presente Regolamento, a concedere sconti o utilità non previsti, né ad accettare mance o regalie che eccedano il modico valore, in coerenza con i presidi anticorruzione ispirati al D.Lgs. 231/2001.

Articolo 25 — Riprese fotografiche e audiovisive; tutela dell’immagine

  1. È vietato fotografare, filmare o comunque riprendere le aree comuni della Struttura, ivi compresi la Sala, gli spogliatoi — nei quali il divieto è assoluto e inderogabile — i servizi igienici, le docce e l’area bar, nonché pubblicare o diffondere online, su social network o con qualsiasi altro mezzo, video e fotografie ritraenti altre persone, senza il consenso esplicito, libero e informato di tutte le persone riconoscibili nel contenuto mediatico.
  2. La violazione del comma precedente espone l’autore a responsabilità civile ai sensi degli articoli 10 del codice civile e 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché alle sanzioni previste dal GDPR e, ricorrendone i presupposti, a responsabilità penale ai sensi dell’articolo 615-bis del codice penale. L’autore della pubblicazione risponde in via esclusiva di ogni violazione, manlevando la Società da qualsiasi pretesa di terzi.
  3. Eventuali riprese a fini promozionali o giornalistici all’interno della Struttura devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione.
  4. Resta salva la facoltà della Società di installare impianti di videosorveglianza, nei limiti e con le garanzie di cui all’Articolo 42.

Titolo VISpogliatoi, armadietti e servizi igienici

Articolo 26 — Spogliatoi e armadietti

  1. Ciascun Utente è tenuto a utilizzare esclusivamente lo spogliatoio corrispondente al sesso specificato sulla carta di identità e sul codice fiscale presentati al momento dell’iscrizione anagrafica.
  2. Gli armadietti degli spogliatoi sono concessi in uso esclusivamente per la durata della singola permanenza giornaliera nella Struttura e non costituiscono deposito ai sensi degli articoli 1766 e seguenti del codice civile.
  3. È obbligatorio svuotare integralmente l’armadietto utilizzato da qualsiasi tipo di contenuto, oggetto, materiale, sostanza o liquido al termine dell’allenamento e comunque prima di lasciare la Struttura, lasciando l’armadietto aperto e pulito.
  4. Gli armadietti che risultino occupati oltre l’orario di chiusura potranno essere aperti d’ufficio dal Personale, anche mediante rimozione forzata del lucchetto, alla presenza di almeno due incaricati; il contenuto sarà trattato secondo la disciplina degli oggetti abbandonati di cui all’Articolo 34, senza che l’Utente possa vantare pretese per l’apertura o per l’eventuale danneggiamento del lucchetto.
  5. È vietato lasciare negli spogliatoi indumenti o effetti personali fuori dagli armadietti, appesi o comunque incustoditi.

Articolo 27 — Servizi igienici e docce

  1. Nell’utilizzo dei servizi igienici e delle docce, ciascun Utente è tenuto ai seguenti divieti e obblighi:
    1. è vietato radersi, depilarsi o tagliarsi i capelli nelle docce e nei lavandini;
    2. è vietato gettare assorbenti e prodotti igienici nei bagni; tali prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori;
    3. è vietato gettare nei WC qualsiasi materiale diverso dalla carta igienica;
    4. è vietato gettare o riversare nei lavandini e negli impianti idrici qualsiasi liquido, prodotto o materiale non consono, ivi compresi residui alimentari, integratori, sostanze chimiche e rifiuti solidi;
    5. è vietato riempire le borracce nei bagni e nei lavandini dei servizi igienici; il riempimento è consentito esclusivamente presso i punti di erogazione dedicati, ove presenti, o presso il bar;
    6. è obbligatorio un utilizzo sobrio e ragionevole dell’acqua e delle docce, evitando sprechi.
  2. Eventuali otturazioni, allagamenti o danni agli impianti causati dalla violazione dei divieti di cui al presente Articolo saranno addebitati al responsabile, unitamente ai costi di ripristino e alle eventuali sanzioni.

Titolo VIIArea bar e consumazioni

Articolo 28 — Consumazioni, alimenti e pagamenti

  1. In materia di alimenti, bevande e consumazioni valgono le seguenti regole:
    1. è vietato il consumo di cibi all’interno della Sala; il consumo di alimenti è consentito esclusivamente entro una distanza massima di 10 (dieci) metri dal bancone del bar di somministrazione;
    2. le consumazioni devono essere effettuate ai tavolini ovvero al bancone e possono comprendere pasti o alimenti provenienti dall’esterno, non necessariamente acquistati presso la Struttura, fermo restando l’obbligo di lasciare pulita e in ordine la postazione utilizzata;
    3. è vietato consumare al bar prodotti senza corrisponderne il prezzo;
    4. è vietato prelevare materiale, cibo o prodotti dal bar senza pagarli;
    5. il consumo di bevande in Sala è consentito esclusivamente mediante borracce o contenitori richiudibili e infrangibili.
  2. In caso di appropriazione di prodotti senza pagamento, la condotta sarà trattata quale furto ai sensi dell’Articolo 35: saranno chiamate le autorità competenti e il responsabile potrà essere immediatamente allontanato dalla Struttura, ferma l’applicazione delle sanzioni di cui al Titolo XI.
  3. Resta fermo il divieto assoluto di somministrazione e consumo di bevande alcoliche di cui all’Articolo 29.

Titolo VIIISicurezza, emergenze e divieti assoluti

Articolo 29 — Armi, oggetti pericolosi e materiali vietati

  1. È fatto divieto assoluto e inderogabile di:
    1. introdurre nella Struttura armi di qualsiasi tipo, proprie o improprie, anche se legittimamente detenute, ivi comprese armi da fuoco, armi bianche, oggetti da taglio, strumenti atti a offendere e dispositivi di difesa personale la cui introduzione non sia consentita dalla legge nei luoghi aperti al pubblico;
    2. introdurre qualsiasi oggetto pericoloso, appuntito, tagliente, contundente o comunque qualsiasi materiale che possa cedere ovvero ledere o mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità degli altri Utenti all’interno della Sala e della Struttura;
    3. utilizzare, introdurre o detenere sostanze infiammabili quali, a titolo esemplificativo, benzina, alcool combustibile, solventi, bombolette a gas o qualsiasi altro materiale non idoneo o pericoloso;
    4. azionare gli allarmi antincendio in assenza di reale ed effettiva emergenza (azionamento in vano); la violazione costituisce condotta di particolare gravità, comporta l’espulsione e sarà segnalata alle autorità competenti, anche ai sensi dell’articolo 658 del codice penale (procurato allarme);
    5. manomettere, occultare, spostare o danneggiare estintori, idranti, segnaletica di sicurezza, cartellonistica di emergenza e ogni altro presidio antincendio o di primo soccorso, ivi compreso il defibrillatore ove presente.
  2. Il Personale è legittimato a negare l’ingresso o ad allontanare immediatamente chiunque detenga oggetti o materiali vietati ai sensi del presente Articolo, riservandosi la Società ogni segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 30 — Fumo, alcolici, stupefacenti e sostanze dopanti

  1. In tutti i locali della Struttura:
    1. è vietato fumare, in ottemperanza alla normativa vigente sul divieto di fumo nei locali chiusi; il divieto si estende espressamente ai dispositivi a tabacco riscaldato (quali IQOS), alle sigarette elettroniche e a ogni altro tipo di dispositivo per fumatori o inalatori;
    2. è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, anche se acquistate all’esterno e anche se destinate a uso strettamente personale;
    3. è vietato detenere, consumare, cedere, offrire o assumere sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se destinate a uso personale;
    4. è vietato detenere, consumare, cedere, offrire, procurare ad altri o assumere sostanze dopanti o farmaci vietati per doping, anche se destinati a uso personale, in conformità alla Legge 376/2000 e all’articolo 586-bis del codice penale.
  2. La violazione dei divieti di cui alle lettere c) e d) del comma precedente comporta l’espulsione immediata e la segnalazione alle autorità competenti, costituendo condotta idonea a esporre la Società a rischio rilevante anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
  3. La Società non tollera, non favorisce e non consente in alcun modo la promozione, la pubblicizzazione o la compravendita, all’interno della Struttura, di integratori non conformi, farmaci o sostanze vietate; ogni Utente che venga a conoscenza di simili condotte è invitato a segnalarle ai sensi dell’Articolo 41.

Articolo 31 — Impianti tecnici, illuminazione ed emergenze

  1. A tutela della sicurezza degli impianti e delle persone:
    1. è vietato toccare, manomettere, regolare o intervenire in qualsiasi modo sugli impianti di areazione, di climatizzazione, idrici, idroelettrici ed elettrici della Struttura, ivi compresi quadri elettrici, valvole, termostati e centraline;
    2. è vietato manomettere, sollevare o danneggiare la pavimentazione, anche flottante o tecnica, della Struttura;
    3. è vietato accendere o spegnere le luci in autonomia, senza aver richiesto e ottenuto il permesso del Personale di sala;
    4. è vietato collegare dispositivi personali alle prese elettriche della Struttura senza autorizzazione del Personale, fatta eccezione per le aree eventualmente attrezzate e segnalate a tal fine.
  2. In caso di emergenza, gli Utenti sono tenuti a seguire le istruzioni del Personale e la segnaletica di evacuazione, a mantenere la calma, a non utilizzare oggetti e attrezzature in modo da ostacolare l’esodo e a raggiungere ordinatamente i punti di raccolta esterni.
  3. È obbligatorio segnalare immediatamente al Personale ogni situazione di pericolo, infortunio, malore o anomalia della quale si abbia percezione, fornendo la collaborazione ragionevolmente esigibile.
  4. La Struttura è dotata dei presidi di primo soccorso previsti dalla normativa vigente. In caso di malore o infortunio, l’Utente è tenuto ad avvisare immediatamente il Personale, cui compete in via esclusiva l’attivazione delle procedure di primo soccorso e la richiesta di intervento dei soccorsi esterni; è vietato agli Utenti manipolare i presidi sanitari al di fuori dei casi di necessità e urgenza.

Articolo 32 — Parcheggi, viabilità e mezzi

  1. Nelle aree esterne di pertinenza della Struttura:
    1. è vietato parcheggiare in aree che blocchino o limitino l’accesso ad altri utenti, ai mezzi di soccorso o ai fornitori, nonché al di fuori degli stalli correttamente delineati, presso la Struttura e nelle immediate vicinanze;
    2. è vietato lasciare mezzi accesi, in funzione o in condizioni pericolanti, ovvero non posteggiati in modo consono, all’interno del perimetro della Struttura;
    3. i veicoli devono procedere a passo d’uomo, con precedenza assoluta ai pedoni.
  2. Ogni mezzo parcheggiato al di fuori del perimetro della Struttura non è di competenza della Struttura né di responsabilità della Società, che non assume alcun obbligo di custodia o vigilanza.
  3. Anche all’interno del perimetro, l’area di parcheggio è incustodita: la Società non risponde di furti, atti vandalici o danneggiamenti ai veicoli e al loro contenuto, salvo il caso di dolo o colpa grave accertati.
  4. La Direzione potrà richiedere la rimozione forzata, a spese del proprietario, dei veicoli lasciati in violazione del presente Articolo, previa segnalazione alle autorità competenti ove necessario.

Titolo IXAttività commerciali e personal training

Articolo 33 — Divieto di attività commerciali; personal training autorizzato

  1. È vietato vendere, promuovere, intermediare o comunque commercializzare all’interno della Struttura qualsiasi tipo di prodotto, ivi compresi integratori, abbigliamento, dispositivi e servizi di terzi, nonché svolgere attività di volantinaggio, raccolta ordini, propaganda commerciale o raccolta fondi non autorizzate per iscritto dalla Direzione.
  2. In deroga parziale al comma precedente, è consentita la vendita di servizi di personal training all’interno della Struttura esclusivamente ai soggetti che abbiano previamente richiesto e ottenuto l’attivazione della relativa abilitazione presso la reception, mediante sottoscrizione dell’apposito modulo e pagamento del servizio con il canone annuale stabilito dalla Società.
  3. Il personal trainer abilitato è tenuto: a esercitare l’attività nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni del Personale; a essere munito dei titoli e delle qualifiche eventualmente richiesti dalla normativa vigente; a dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile professionale; a rispondere in via esclusiva del proprio operato nei confronti dei propri clienti, manlevando la Società da ogni pretesa connessa ai servizi resi.
  4. L’esercizio di attività di personal training privo di abilitazione, anche in forma dissimulata o gratuita ma preordinata all’acquisizione di clientela, costituisce grave violazione del Regolamento e comporta la diffida e, in caso di reiterazione, l’espulsione, ferma ogni azione per concorrenza sleale e indebito arricchimento.
  5. La Direzione può revocare l’abilitazione in caso di violazioni del Regolamento, condotte scorrette o venir meno dei requisiti, senza obbligo di restituzione del canone per la parte già fruita.

Titolo XDanni, custodia, oggetti abbandonati e responsabilità

Articolo 34 — Danni alla Struttura e alle attrezzature

  1. È vietato danneggiare la Struttura, gli impianti, gli arredi e le attrezzature mediante utilizzi impropri o condotte dolose o colpose, quali, a titolo esemplificativo, sbattere, lanciare, forzare, incidere, imbrattare o rompere qualsiasi bene, in alcun modo o mezzo.
  2. Ogni danno arrecato sarà addebitato direttamente alla persona che lo ha causato, anche in sede legale, secondo i principi generali di cui agli articoli 1218 e 2043 del codice civile, ferma restando l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Titolo XI.
  3. Qualora si verifichi o si riscontri un danno di qualsiasi tipo, l’Utente è tenuto a segnalarlo immediatamente alla reception, che si attiverà per la gestione e la risoluzione della situazione. La Società resta libera di richiedere il risarcimento dei danni all’esito del confronto con la propria compagnia assicurativa e con il reparto legale.
  4. La tempestiva autodenuncia del danno cagionato costituisce circostanza valutabile in senso favorevole all’Utente nella determinazione delle sanzioni disciplinari, ma non esclude l’obbligo risarcitorio.
  5. In caso di danno cagionato da più persone, ciascuna risponde in solido ai sensi dell’articolo 2055 del codice civile.

Articolo 35 — Oggetti abbandonati, smarriti e custodia di cortesia

  1. Ogni oggetto o materiale abbandonato all’interno della Struttura — ivi compreso quello rinvenuto negli armadietti non svuotati — sarà rimesso alla piena disponibilità della Direzione e degli operatori in turno, i quali potranno, a loro totale discrezione, eliminarlo ovvero conservarlo tra gli oggetti smarriti per una durata massima di 7 (sette) giorni, decorsi i quali potranno smaltirlo o devolverlo, senza che il proprietario possa vantare pretesa alcuna.
  2. Gli oggetti di evidente valore o i documenti di identità rinvenuti saranno gestiti secondo le disposizioni di legge in materia di cose ritrovate, di cui agli articoli 927 e seguenti del codice civile, ove applicabili.
  3. Ogni dispositivo telefonico, prodotto, oggetto o materiale che l’Utente chieda di lasciare in custodia alla Direzione o al Personale è accettato esclusivamente a titolo di cortesia e gratuità: tale custodia non costituisce deposito ai sensi degli articoli 1766 e seguenti del codice civile, non comporta alcuna garanzia di restituzione integra, né alcun obbligo di controllo, verifica, custodia a vista o mantenimento. Ogni richiesta di custodia è effettuata dall’Utente a proprio esclusivo rischio e pericolo.
  4. Le limitazioni di responsabilità di cui al presente Articolo operano nei limiti di cui all’articolo 1229 del codice civile e non si applicano ai casi di dolo o colpa grave della Società o del Personale.

Articolo 36 — Furti e condotte illecite

  1. È vietato sottrarre, rubare o comunque appropriarsi indebitamente di attrezzi, materiali, prodotti o beni della Struttura, del Personale o di altri Utenti, nonché tentare di farlo.
  2. In caso di furto o di tentato furto saranno chiamate le autorità competenti e i responsabili potranno essere immediatamente allontanati dalla Struttura, con contestuale applicazione della sanzione dell’espulsione definitiva.
  3. La Società si riserva, in caso di danni alla Struttura, furti di attrezzi o qualsiasi condotta dolosa, di segnalare il fatto alle autorità competenti e di esercitare azione di rivalsa e di risarcimento nei confronti dell’iscritto responsabile, anche mediante compensazione con eventuali somme dovute a titolo di rimborso.
  4. La Società potrà altresì costituirsi parte civile nei procedimenti penali eventualmente instaurati per fatti commessi all’interno della Struttura in proprio danno o in danno del Personale.

Articolo 37 — Delimitazione della responsabilità della Società

  1. La Società adotta le misure di sicurezza, manutenzione e igiene prescritte dalla normativa vigente e cura la periodica verifica delle attrezzature. L’Utente prende atto che la pratica sportiva comporta rischi intrinseci, che restano a suo carico ove non riconducibili a inadempimenti della Società.
  2. La Società non risponde: dei danni derivanti da uso improprio, imprudente o non conforme delle attrezzature; dei danni derivanti dall’inosservanza del presente Regolamento o delle indicazioni del Personale; dei danni derivanti da condizioni di salute dell’Utente non dichiarate o non compatibili con l’attività svolta; dei danni cagionati da altri Utenti, salvo che sia accertata una colpa organizzativa della Società; dei furti e smarrimenti di beni non consegnati nelle forme di cui all’Articolo 34, ferma la gratuità e la natura di mera cortesia di tale custodia.
  3. Le esclusioni e limitazioni di cui al presente Articolo operano nei limiti inderogabili di legge e, in particolare, dell’articolo 1229 del codice civile, restando impregiudicata la responsabilità della Società per dolo o colpa grave e per i danni alla persona nei casi previsti da norme imperative.
  4. Eventuali infortuni occorsi all’interno della Struttura devono essere segnalati immediatamente al Personale, che redigerà apposito rapporto; la mancata segnalazione tempestiva potrà essere valutata ai fini dell’accertamento della dinamica e delle responsabilità.

Titolo XISistema disciplinare e sanzionatorio

Articolo 38 — Principi del sistema disciplinare

  1. Le violazioni del presente Regolamento sono accertate dal Personale in servizio e dalla Direzione e sono sanzionate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto della gravità oggettiva della condotta, dell’elemento soggettivo, della reiterazione, del danno cagionato e del comportamento complessivo dell’Utente.
  2. Il sistema disciplinare di cui al presente Titolo costituisce presidio essenziale dell’assetto organizzativo della Società, in coerenza con i principi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), e all’articolo 7, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 231/2001.
  3. L’applicazione delle sanzioni disciplinari non esclude né sostituisce le eventuali responsabilità civili, penali o amministrative dell’Utente, né il diritto della Società al risarcimento del danno.
  4. La circostanza che una violazione non sia stata immediatamente rilevata o contestata non costituisce acquiescenza né rinuncia della Società a farla valere.

Articolo 39 — Sanzioni

  1. In relazione alle violazioni del Regolamento, sono applicabili, anche cumulativamente ove compatibili, le seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:
    1. richiamo verbale, impartito dal Personale in servizio nell’immediatezza della violazione;
    2. richiamo scritto della Direzione, notificato a mani, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, ovvero mediante consegna presso la reception;
    3. sospensione temporanea del titolo di accesso, per una durata da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni, senza proroga della scadenza dell’abbonamento e senza diritto a rimborsi per il periodo di sospensione;
    4. espulsione ed esclusione definitiva dalla Struttura, con risoluzione del rapporto e rimborso della sola quota di corrispettivo relativa al servizio non fruito, ove dovuto ai sensi dell’Articolo 13;
    5. segnalazione alle autorità competenti ed esercizio dell’azione di rivalsa e risarcitoria, nei casi di rilevanza penale o di danno alla Società o a terzi.
  2. Costituiscono violazioni punibili con l’espulsione immediata, senza necessità di preventivo richiamo: le condotte di violenza verbale o fisica di cui all’Articolo 22; il furto e le condotte illecite di cui all’Articolo 35; l’introduzione di armi e l’azionamento in vano degli allarmi di cui all’Articolo 28; la detenzione o cessione di sostanze stupefacenti o dopanti di cui all’Articolo 29; gli atti osceni; ogni altra condotta di gravità equivalente.
  3. Costituiscono violazioni punibili con richiamo e, in caso di reiterazione, con sospensione o espulsione: l’introduzione nel bancone e nelle aree riservate al Personale; l’inosservanza delle disposizioni del Personale; l’utilizzo del QR Code altrui; le violazioni in materia di abbigliamento, igiene, utilizzo delle attrezzature e comportamento non altrimenti sanzionate.
  4. La recidiva nella medesima violazione, ovvero la commissione di più violazioni nel medesimo contesto temporale, comporta l’applicazione della sanzione di grado superiore.

Articolo 40 — Procedura di contestazione

  1. Ferma restando l’adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari da parte del Personale nell’immediatezza dei fatti — ivi compresi l’allontanamento immediato e la sospensione cautelare dell’accesso — le sanzioni della sospensione e dell’espulsione sono adottate dalla Direzione.
  2. La Direzione comunica all’Utente la contestazione della violazione, anche in forma sintetica, unitamente alla sanzione applicata. L’Utente può far pervenire le proprie osservazioni e giustificazioni per iscritto, nelle forme di cui all’Articolo 23, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione.
  3. La Direzione, valutate le osservazioni eventualmente pervenute, conferma, riduce o revoca la sanzione, dandone comunicazione all’Utente. La decisione della Direzione è definitiva in sede interna, ferma restando la facoltà dell’Utente di adire le vie legali.
  4. Nei casi di espulsione immediata di cui all’Articolo 38, comma 2, la comunicazione può essere contestuale all’allontanamento e la procedura di cui ai commi precedenti si svolge, ove richiesto dall’Utente, successivamente all’esecuzione del provvedimento.

Articolo 41 — Effetti dei provvedimenti

  1. Durante il periodo di sospensione, l’Utente non può accedere alla Struttura ad alcun titolo, neppure quale ospite o accompagnatore. La violazione del provvedimento di sospensione o di espulsione costituisce autonoma e grave violazione e potrà essere perseguita anche ai sensi dell’articolo 614 del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.
  2. L’espulsione comporta il divieto permanente di accesso alla Struttura e la facoltà della Società di rifiutare ogni futura domanda di iscrizione del medesimo soggetto.
  3. I provvedimenti disciplinari sono annotati nel profilo dell’Iscritto e conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto e alla tutela dei diritti della Società, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Articolo 42 — Segnalazioni

  1. Chiunque rilevi violazioni del presente Regolamento, situazioni di pericolo, condotte illecite o irregolarità è invitato a segnalarle tempestivamente al Personale in servizio, alla Direzione ovvero, per i fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, all’Organismo di Vigilanza ove nominato, attraverso i canali indicati presso la reception.
  2. Le segnalazioni sono trattate con riservatezza. La Società garantisce che nessuna segnalazione effettuata in buona fede comporterà conseguenze pregiudizievoli per il segnalante, in coerenza con i principi della normativa in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni (D.Lgs. 24/2023), in quanto applicabile.
  3. Le segnalazioni manifestamente infondate, effettuate con dolo o colpa grave al solo fine di arrecare pregiudizio ad altri, costituiscono a loro volta violazione del Regolamento.

Titolo XIIDisposizioni finali

Articolo 43 — Protezione dei dati personali e videosorveglianza

  1. I dati personali degli Utenti sono trattati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al GDPR e al D.Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione del rapporto contrattuale, controllo degli accessi, sicurezza delle persone e dei beni, adempimento di obblighi di legge e, previo consenso ove necessario, finalità promozionali. L’informativa completa è consegnata al momento dell’iscrizione ed è affissa presso la reception.
  2. La Struttura può essere dotata di impianto di videosorveglianza, installato nel rispetto della normativa vigente e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia, con esclusione assoluta di spogliatoi, docce e servizi igienici. Le aree videosorvegliate sono segnalate mediante apposita cartellonistica.
  3. Le immagini registrate sono conservate per il tempo strettamente necessario e sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati, nonché all’autorità giudiziaria e di polizia su richiesta.
  4. Gli Utenti possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR rivolgendosi ai recapiti indicati nell’informativa.

Articolo 44 — Comunicazioni

  1. Le comunicazioni della Società agli Utenti sono validamente effettuate mediante affissione presso la reception, pubblicazione sui canali informativi della Società, consegna a mani, invio all’indirizzo di posta elettronica o al recapito comunicati in sede di iscrizione.
  2. L’Utente è tenuto a mantenere aggiornati i propri recapiti; le comunicazioni inviate ai recapiti risultanti dagli archivi della Società si presumono conosciute.
  3. Le comunicazioni dell’Utente alla Società devono essere effettuate nelle forme di cui all’Articolo 23, comma 2.

Articolo 45 — Modifiche e integrazioni del Regolamento

  1. La Direzione si riserva la facoltà di modificare, integrare o sostituire in qualsiasi momento il presente Regolamento, anche in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, normative o di sicurezza.
  2. Le modifiche sono rese note mediante affissione presso la reception e hanno efficacia dal momento della pubblicazione, salvo diverso termine ivi indicato. La prosecuzione nella frequentazione della Struttura successivamente alla pubblicazione costituisce accettazione delle modifiche.
  3. Ove le modifiche incidano in modo sostanziale sulle condizioni economiche dell’abbonamento, resta salvo quanto previsto dalle condizioni contrattuali e dalla normativa a tutela del consumatore.

Articolo 46 — Clausola di salvaguardia; tolleranza; rinvio

  1. L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di singole clausole del presente Regolamento non travolge le restanti disposizioni, che conservano piena validità ed efficacia. La clausola invalida si intende sostituita di diritto dalla previsione di legge applicabile ovvero da quella valida che più si avvicini allo scopo perseguito.
  2. L’eventuale tolleranza della Società rispetto a comportamenti difformi dal Regolamento non costituisce rinuncia a farli valere, né modifica o deroga delle relative disposizioni.
  3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle condizioni generali di abbonamento, al Codice Etico, alla cartellonistica di sicurezza e alla normativa vigente.

Articolo 47 — Legge applicabile e foro competente

  1. Il presente Regolamento e i rapporti tra la Società e gli Utenti sono regolati dalla legge italiana.
  2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o violazione del presente Regolamento è competente il foro del luogo in cui ha sede la Struttura, fatta salva l’applicazione del foro inderogabile del consumatore di cui all’articolo 66-bis del D.Lgs. 206/2005, ove applicabile.
  3. Resta salva la facoltà delle parti di esperire, prima del ricorso all’autorità giudiziaria, procedure di mediazione o negoziazione assistita, ove previste dalla legge.

GreenTheory — Regolamento interno generale — Edizione luglio 2026, Revisione 1.0